Scopri come emettere autofattura in Syncrogest. Specialmente se acquisti da fornitore estero, emettendo autofattura elettronica (codici TD17, TD18 e TD19) puoi evitare di dover comunicare l’operazione con l’esteromentro.

L’autofattura è un documento fiscalmente rilevante che esiste a prescindere dalla fatturazione elettronica. L’autofattura viene emessa dal soggetto passivo (destinatario) nei confronti di sé stesso in qualità di cedente/cessionario, oppure come cessionario/committente (cliente) per conto del cedente/prestatore (fornitore).

Se emetti autofattura, l’obbligo di applicazione dell’IVA è a carico tuo come destinatario della fattura, e non a carico del soggetto prestatore.

Si tratta di un istituto derivante dalla normativa sull’Imposta sul valore aggiunto (IVA) al quale è possibile ricorrere solo in casi particolari. Salvo rare eccezioni, a partire dal 1° gennaio 2022 è obbligatorio inviare l’autofattura in formato elettronico allo SDI.

Ecco come generare autofattura elettronica in Syncrogest.

Nel tuo Syncrogest accedi al modulo Fatture e doc dove normalmente emetti le fatture attive verso i tuoi clienti. Troverai disponibile una nuova tab dedicata all’emissione delle autofatture con sezionale dedicato (numerazione progressiva AF che sta appunto per AutoFattura).

A differenza delle fatture che emetti verso i tuoi clienti, qui nel modello di autofattura selezionerai il fornitore.

Ti ricordiamo che ogni Anagrafica può essere contrassegnata con la tipologia Cliente o Fornitore ma anche entrambe.

Procedi a compilare le righe con relativa aliquota IVA come fosse una normale fattura.

Puoi scegliere se emettere autofattura singola per ciascuna cessione o riepilogativa per tutte le cessioni effettuate nel mese.

Tipologie di documento (TD) che si applicano all’autofattura.

Nel pop-up firma e invia dove vai ad inviare a SDI l’autofattura troverai tutte le tipologie disponibili e selezionerai tra:

  • TD01 – autofattura classica;
  • TD16 – integrazione fattura reverse charge interno;
  • TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero (prestazioni reste dal Cedente/Prestatore estero, anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nei confronti di un C/C residente o stabilito nel territorio nazionale;
  • TD18integrazione/autofattura per acquisto beni intracomunitari (vendita dal Cedente/Prestatore residente in altro paese UE di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale);
  • TD19Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 (vendita da Cedente/Prestatore estero di beni già presenti in Italia);
  • TD20 – Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93);
  • TD21 – Autofattura per splafonamento;
  • TD22 – Estrazione beni da deposito IVA;
  • TD23 – Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA;
  • TD26 – Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72);
  • TD27 – Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

Vantaggi di emettere autofattura TD17, TD18 e TD19 per evitare esterometro.

Se utilizzi i nuovi codici del tipo documento TD17, TD18 e TD19 e procedi ad emettere autofattura per ogni acquisto di beni/servizi dall’estero, potrai evitare di dover comunicare l’operazione nell’esterometro perchè grazie all’invio dell’autofattura elettronica allo SDI, l’Agenzia delle Entrate riceverà i dati del fornitore estero e l’importo dell’IVA da assolvere.

Obbligo di emettere autofattura per rev.charge interno dal 1° gennaio 2022 e per le fatture da e verso estero dal 1° luglio 2022.

Le novità del 2022 comportano:

  • dal 1° gennaio 2022 obbligo di autofattura elettronica per reverse charge interno 
  • dal 1° luglio 2022 obbligo di autofattura elettronica per l’autofattura o integrazione delle fatture da e verso l’estero.

Termini di emissione autofattura elettronica:

  • per le fatture attive emesse verso soggetti esteri entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura, se si tratta di fattura elettronica differita
  • per le fatture passive ricevute da soggetti esteri occorrerà emettere l’integrazione o l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti che provano l’effettuazione dell’operazione.

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